STATUTO
Soci Fondatori del Museo sono stati il Comune di Genova, il Teatro Stabile, la Provincia di Genova e la Camera di Commercio di Genova. Per l’allontanamento della Camera di Commercio, dovuto a nuove disposizione legislative, e la scomparsa della Provincia di Genova la composizione dei Soci Fondatori è variata e rimangono Soci Fondatori il Comune e il Teatro Nazionale di Genova.
Nel 2016, per la prima volta dalla sua istituzione, il Rettore Paolo Comanducci e il Presidente del Museo Eugenio Pallestrini realizzano una Convenzione con la Università che ha collegato istituzionalmente la attività del Museo alla attività delle componenti Umanistiche della nostra Università. Nel 2023 con approvazione del Rettore Federico Delfino la convenzione è rinnovata con lievi modifiche.
Tutto questo è stato contemplato nel Nuovo Statuto approvato dagli attuali Soci fondatori – Comune di Genova e Teatro Nazionale di Genova – e registrato con atto Notarile.
Per necessaria Trasparenza vengono presentati il Nuovo Statuto e lo Statuto Precedente.
NUOVO STATUTO
Art. 1
È costituita una Fondazione denominata “Civico Museo Biblioteca dell’Attore del Teatro Stabile di Genova”, con durata illimitata.
Art. 2
La sede della Fondazione è in Genova, presso i locali che vengono messi a disposizione dal Comune di Genova in relazione alle diverse funzioni ed attività dell’Ente.
Art. 3
La Fondazione ha per scopo lo studio storico e critico del Teatro, del Cinema, dell’arte scenica e delle condizioni dell’attore con particolare riguardo all’attore italiano. Tale scopo è perseguito attraverso la gestione della Biblioteca, dell’Archivio e degli spazi espositivi specializzati sul Teatro drammatico e il Cinema, con una sezione dedicata specificatamente al Teatro di Genova e al Teatro in Liguria; con l’acquisizione e la conservazione di cimeli, documenti teatrali o, comunque, attinenti al teatro ed al mondo dello Spettacolo, di proprietà della Fondazione o ricevuti in deposito da terzi; con attività rivolte a favorire lo studio e la ricerca scientifica e la promozione del teatro, mediante le azioni più opportune, realizzate direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, ciò senza esclusione di acquisizione dei fondi relativi ad altri generi di spettacolo. La Fondazione si impegna a garantire la consultazione del patrimonio librario ed archivistico da parte del pubblico in orari atti a consentirne la migliore fruibilità. Essa si impegna, altresì, ad assicurare una presenza e un’azione secondo le sue specifiche caratteristiche e funzioni, nel mondo della scuola, dell’Università, presso la comunità scientifica nazionale e internazionale e nella vita associativa della Città, della Città metropolitana e della Regione.
Art. 4
Costituiscono patrimonio della Fondazione:
a) gli oggetti, i libri, i documenti e i materiali iconografici a suo tempo esistenti nel Museo e Biblioteca teatrale con sede in piazza Marsala n. 4, nonché gli altri materiali acquistati o altrimenti acquisiti dalla Fondazione per la realizzazione dei suoi fini anche mediante accettazione di atti di liberalità da parte di qualsivoglia persona, ente pubblico o privato o mediante devoluzione successoria.
b) il Fondo di dotazione costituito dai Soci Fondatori (Comune di Genova, Provincia di Genova, Camera di Commercio di Genova e Teatro Stabile di Genova) alla nascita della Fondazione (1971).
Art. 5
I documenti, i cimeli, gli archivi, ecc. pervenuti alla Fondazione Museo dell’Attore non possono essere alienati né in tutto, né in parte; non possono neppure essere frazionati o divisi, salvo che ciò avvenga – temporaneamente e per brevi periodi – in occasione di mostre, rievocazioni, ecc. in Italia o all’estero.
Art. 6
Il patrimonio e i mezzi di finanziamento della Fondazione sono costituiti da:
a) i beni e le attività di cui all’atto costitutivo e di cui all’art. 4;
b) i contributi annuali a cui si obbligano per la condivisione degli obiettivi culturali e le necessità finanziarie legate al funzionamento e alla conservazione del patrimonio ed all’attività dell’Ente, da parte degli Enti fondatori, tra loro convenzionati a tal fine;
c) i contributi annuali dei soci aderenti che possono aderire alla Fondazione tramite la convenzione sopracitata o altra appositamente predisposta;
d) il ricavato della vendita di pubblicazioni, fotografie od altro;
e) il ricavato dell’attività di gestione del patrimonio e di promozione;
f) qualsiasi altro provento derivante da erogazioni o sovvenzioni o atti di liberalità.
La Fondazione non ha scopo di lucro e qualsiasi provento viene destinato alla gestione dell’attività istituzionale.
Art. 7
Alla Fondazione possono partecipare, quali soci aderenti, soggetti pubblici o privati, al di fuori dei Soci Fondatori. A tal fine gli aspiranti soci aderenti devono impegnarsi tramite convenzione a contribuire annualmente, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo, al bilancio della Fondazione.
L’accettazione quale socio aderente è decisa a maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, accertata la validità dell’impegno di cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 8
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente della Fondazione
– il Consiglio Direttivo
– il Revisore dei Conti
– il Direttore
Art. 9
La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto come segue:
– n. 3 membri in rappresentanza del Comune di Genova, nelle persone dell’Assessore pro-tempore alla Cultura e di due rappresentanti designati dal Comune.
– n. 3 membri in rappresentanza del Teatro Nazionale di Genova, nelle persone del Presidente pro-tempore e due rappresentanti designati dal Consiglio di Amministrazione;
– n. 1 membro per ciascuno dei soci aderenti in vigenza della relativa convenzione come da art. 7.
Fa parte di diritto a vita un erede della Marchesa Irma Capranica del Grillo; la sua presenza non è computata ai fini della validità della seduta.
Art. 10
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o vacanze di posti che si verificassero durante il quadriennio, si provvederà alla sostituzione da parte dei soggetti interessati con designazioni suppletive. I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio del ciclo amministrativo in corso. I Consiglieri prestano la loro attività a titolo completamente gratuito.
Art. 11
Il Presidente è nominato, a maggioranza, dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un Consigliere designato dal Presidente medesimo. Il Presidente presta la sua attività a titolo completamente gratuito.
Art. 12
Il Consiglio delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; approva il programma di gestione, compila i bilanci annuali preventivo e consuntivo; autorizza il Presidente a stare in giudizio per le cause della Fondazione; regola l’ammissione dei soci aderenti; approva l’organico del personale; approva il programma culturale e il programma di gestione.
Art. 13
Il conto di ogni esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere redatti secondo legge e vengono trasmessi ai Soci Fondatori e aderenti. La proposta di bilancio preventivo viene adottata dal Consiglio Direttivo e trasmessa ai Soci Fondatori ed aderenti entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 14
Il Consiglio ha la responsabilità dell’organizzazione e dell’andamento generale dell’Ente. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente in seduta ordinaria almeno due volte l’anno, e straordinariamente quante volte lo richiedono il Presidente o almeno due membri del Consiglio.
Art. 15
Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; sovrintende e coordina le attività dell’Ente; convoca il Consiglio Direttivo, lo presiede e dà esecuzione ai suoi deliberati. Nei casi di urgenza il Presidente potrà, sotto la sua personale responsabilità, adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, salvo a riferirne nel più breve termine al Consiglio per la ratifica.
Art. 16
Delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto regolare verbale contenente lo svolgimento della discussione dei vari argomenti all’ordine del giorno, le deliberazioni e le decisioni prese dal Consiglio. I verbali sono redatti dal Segretario e trascritti in apposito registro. Ciascun verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Nel medesimo registro saranno pure trascritte le deliberazioni urgenti prese dal Presidente in base alla facoltà attribuita dal precedente art. 15.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo, qualora le attività e le possibilità economiche lo consentano, può nominare un Direttore della Fondazione con la funzione di sovrintendere e coordinare le attività dell’Ente in collaborazione con il Presidente.
Art. 18
Alle sedute del Consiglio dovrà essere chiamato ad assistere il Direttore del Museo Biblioteca – qualora nominato – con funzione consultiva. Le funzioni di Segretario saranno adempiute su designazione del Presidente.
Art. 19
Gli avvisi di convocazione del Consiglio, firmati dal Presidente, devono contenere gli argomenti da trattarsi nell’adunanza fissata e saranno comunicati ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica compreso il Presidente e per la validità delle deliberazioni la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo, sulla base delle proposte pervenute da parte dei Soci, per ogni quadriennio nomina un Revisore dei Conti. Il Revisore riferisce sul conto consuntivo al Consiglio Direttivo e ai Soci e redige la relazione sul bilancio.
Art. 21
È costituito il Comitato Scientifico della Fondazione che è composto da membri eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La nomina a membro del Comitato Scientifico non dà diritto alla maturazione di alcuna indennità in quanto lo svolgimento di tale attività è a titolo gratuito. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive per il Consiglio Direttivo sull’indirizzo e sul coordinamento dell’attività istituzionale del Museo Biblioteca dell’Attore. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente quando necessario o su richiesta di almeno due membri; i verbali delle riunioni sono trasmessi al Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico si riunisce all’occorrenza.
Art. 22
Il recesso dei Soci, fondatori e aderenti, è comunicato e trasmesso al Presidente a mezzo raccomandata e diventa efficace, nei confronti della fondazione, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Presidente. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue eventuali debiti nei confronti della Fondazione.
Art. 23
Nel caso che la Fondazione dovesse essere sciolta o comunque cessare di funzionare, all’osservanza degli obblighi stabiliti dell’articolo 3 del presente Statuto provvederà il Comune di Genova previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT).
Art. 24
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.
FIRMATO
Presidente Fondazione Museo Attore Prof. Eugenio Pallestrini — Notaio Avv. Paolo Lizza
La vecchia versione dello Statuto viene riportata qui di seguito per interesse storico.
VECCHIO STATUTO
Art. 1
E’ costituita una Fondazione denominata “Civico Museo Biblioteca dell’Attore del Teatro Stabile di Genova”, con durata illimitata.
Art. 2
La Fondazione ha per scopo lo studio storico e critico del Teatro, dell’arte scenica e delle condizioni dell’attore con particolare riguardo all’attore italiano dell’inizio del Sec. XVIII in poi. Tale scopo è perseguito attraverso la Biblioteca specializzata sul Teatro drammatico, con una sezione dedicata specificatamente al Teatro di Genova e al Teatro in Liguria; con l’acquisizione e la conservazione di cimeli, documenti teatrali o, comunque, attinenti al teatro ed al mondo teatrale, di proprietà della Fondazione o ricevuti in deposito da terzi; con attività rivolte a favorire lo studio e la ricerca scientifica e la promozione del teatro, mediante le azioni più opportune, realizzate direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, ciò senza esclusione di acquisizione dei fondi relativi ad altri generi di spettacolo.
La Fondazione si impegna a garantire la consultazione del patrimonio librario ed archivistico da parte del pubblico in orari atti a consentirne la migliore fruibilità. Essa si impegna, altresì, ad assicurare una presenza e un’azione secondo le sue specifiche caratteristiche e funzioni, nel mondo della scuola, dell’Università e nella vita associativa della città, della Provincia e della Regione.
Art. 3
Costituiscono patrimonio della Fondazione:
a) gli oggetti e i libri a suo tempo esistenti nel Museo e Biblioteca teatrale con sede in piazza Marsala n. 4, nonché gli altri materiali acquistati o altrimenti acquisiti dalla Fondazione per la realizzazione dei suoi fini.
b) i conferimenti dei soci fondatori che contribuiscono alla costituzione della Fondazione rispettivamente con Lire
Art. 4
La sede della Fondazione è in Genova, presso i locali che verranno messi a disposizione dal Comune di Genova in relazione alle diverse funzioni ed attività dell’Ente.
Art. 5
I documenti, i cimeli, gli archivi, ecc. pervenuti al Museo dell’Attore non possono essere alienati né in tutto né in parte; non possono neppure essere frazionati o divisi, salvo che ciò avvenga – temporaneamente e per brevi periodi – in occasione di mostre, rievocazioni, ecc. in Italia o all’estero.
Art. 6
I mezzi di finanziamento della Fondazione sono costituiti da:
a) i beni e le attività di cui all’atto costitutivo e di cui all’art. 3;
b) i contributi annuali a cui si obbligano per le necessità finanziarie legate al funzionamento e alla conservazione del patrimonio ed all’attività dell’Ente, da parte degli Enti fondatori, tra loro convenzionati a tal fine;
c) i contributi annuali dei soci aderenti che possono aderire alla convenzione sopracitata;
d) il ricavato della vendita di pubblicazioni, fotografie od altro;
e) il ricavato dell’attività di gestione del patrimonio e di promozione;
f) qualsiasi altro provento derivante da erogazioni o sovvenzioni o atti di liberalità.
Art. 7
Alla Fondazione possono partecipare, quali soci aderenti, soggetti pubblici o privati, al di fuori dei soci fondatori. A tal fine gli aspiranti soci aderenti devono impegnarsi a contribuire annualmente, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo, al bilancio della Fondazione.
L’accettazione quale socio aderente è decisa a maggioranza di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, accertata la validità dell’impegno di cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 8
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente della Fondazione
– il Consiglio Direttivo
– il Direttore del Museo – Biblioteca
– i Revisori dei Conti
Art. 9
La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto come segue:
– n. 3 membri in rappresentanza del Comune di Genova, nelle persone dell’Assessore pro-tempore alla Cultura e di due rappresentanti designati dal Consiglio Comunale;
– n. 2 membri designati dal Consiglio Provinciale di Genova;
– n. 3 membri in rappresentanza del Teatro di Genova, nelle persone del Presidente pro-tempore e due rappresentanti designati dal Consiglio di Amministrazione;
– n. 1 membro designato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova;
– n. 1 membro per ciascuno dei soci aderenti.
Fanno parte di diritto a vita i signori: Marchesa Irma Capranica del Grillo o suo erede, Ivo Chiesa, Sandro d’Amico e Luigi Squarzina.
I sopracitati componenti non sono computati, ai soli fini della validità della seduta.
Art. 10
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o vacanze di posti che si verificassero durante il quadriennio, si provvederà alla sostituzione da parte dei soggetti interessati con designazioni supplettive.
I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Art. 11
Il Presidente è nominato, a maggioranza, dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un Consigliere designato dal Presidente medesimo.
Art. 12
Il Consiglio delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; approva il programma di gestione, compila i bilanci annuali preventivo e consuntivo; autorizza il Presidente a stare in giudizio per le cause della Fondazione; regola l’ammissione dei soci aderenti; approva l’organico del personale; approva il programma culturale e il programma di gestione.
Art. 13
Il conto di ogni esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere redatti secondo legge.
Art. 14
Il Consiglio ha la responsabilità dell’organizzazione e dell’andamento generale dell’Ente. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente in seduta ordinaria almeno due volte l’anno, e straordinariamente quante volte lo richiedono il Presidente o almeno due membri del Consiglio.
Art. 15
Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio Direttivo, lo presiede e dà esecuzione ai suoi deliberati.
Nei casi di urgenza il Presidente potrà, sotto la sua personale responsabilità, adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, salvo a riferirne nel più breve termine al Consiglio per la ratifica.
Art. 16
Delle adunanze del Consiglio Direttivo viene redatto regolare verbale contenente lo svolgimento della discussione dei vari argomenti all’ordine del giorno, le deliberazioni e le decisioni prese dal Consiglio.
I verbali sono redatti dal Segretario e trascritti in apposito registro. Ciascun verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Nel medesimo registro saranno pure trascritte le deliberazioni urgenti prese dal Presidente in base alla facoltà attribuita dal precedente art. 15.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore del Museo – Biblioteca dell’Attore che ha la funzione di sovrintendere e coordinare le attività dell’Ente. In particolare al Direttore compete di elaborare e proporre il programma annuale culturale e finanziario, la direzione del personale dell’Ente, l’esecuzione delle determinazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore svolge le sue funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.
Art. 18
Alle sedute del Consiglio dovrà essere chiamato ad assistere il Direttore del Museo – Biblioteca con funzione consultiva. Le funzioni di Segretario saranno adempiute da un Consigliere designato dal Presidente.
Art. 19
Gli avvisi di convocazione del Consiglio, firmati dal Presidente, devono contenere gli argomenti da trattarsi nell’adunanza fissata e saranno comunicati ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei membri compreso il Presidente e per la validità delle deliberazioni la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
I bilanci e i conti annuali della Fondazione sono comunicati ai soci fondatori.
Art. 20
La proposta di bilancio preventivo viene adottata dal Consiglio Direttivo e trasmessa agli Enti Fondatori ed aderenti entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 21
Nel caso che la Fondazione dovesse essere sciolta o comunque cessare di funzionare, all’osservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo due del presente Statuto provvederà il Comune di Genova previa autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo per ogni quadriennio nomina due Revisori dei Conti designati, rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Genova.
I Revisori riferiscono sul conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione e ai Soci.